La possibilità di stipulare 8 proroghe su singolo contratto col lavoratore è resa possibile dall’Accordo di rinnovo del CCNL del lavoro somministrato (Dicembre 2018) al punto 1 comma 3.
Questa ulteriore flessibilità è utilizzabile per tutti i somministrati che operano in CCNL che prevedono una durata massima della successione contratti a termine diversa da 24 e/o per alcune categorie di lavoratori svantaggiati ovvero :
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»
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